Ici

Tipo: Documento di programmazione e rendicontazione

Data protocollo:

21 set 23

Argomenti
Imposte

Descrizione

IMPOSTA SOSTITUITA DALL'IMU A DECORRERE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2012

L' I.C.I. è disciplinata dal D.Lgs. 504 del 30/12/1992 e successive integrazioni e modificazioni.

CHI DEVE PAGARE L’ICI:
• i proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
• i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
• i locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
• i concessionari di aree demaniali.
• gli assegnatari di alloggi costruiti da cooperative edilizie a far data dall’ assegnazione degli stessi risultante dal verbale di consegna degli immobili.

MODALITA’ DI CALCOLO: l'I.C.I. si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune.
FABBRICATI: Per l'anno 2011 sono state determinate le seguenti aliquote:
4 per mille, con detrazione pari ad euro 103,29, per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 e per quelle possedute da cittadini iscritti all’A.I.R.E.;
7 per mille per gli altri fabbricati.
La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
• per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
• per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
• per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
• per 34 per i fabbricati della categoria C/1.

TERRENI AGRICOLI: nel comune di Paitone sono esenti dall’I.C.I. ai sensi dell’art. 7, lett. H) del D.Lgs. n. 504/1992 (circolare 9/1993 Finanze)

AREE EDIFICABILI: per l'anno 2011 è stata determinata l'aliquota del 7 per mille. La base imponibile è il valore venale in comune commercio, i valori di riferimento per le zone del piano di governo del territorio sono stati determinati con delibera di G.C. n. 121 del 21/12/2010.

Una volta noto il valore dell’immobile ai fini ICI, si calcola l’imposta dovuta moltiplicando il valore per la specifica aliquota deliberata dal Comune per l’anno in corso. L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni.

CASI DI ESENZIONE:
1. Terreni agricoli, purché non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure a vocazione edificatoria. Sono considerati non edificabili anche i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano a titolo principale le attività previste nell’articolo 2135 del codice civile.
2. Abitazione principale e relative pertinenze, purché di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e non posseduti da soggetti iscritti negli elenchi AIRE.
Per abitazione principale s’intende quella presso la quale il soggetto passivo ed i suoi familiari hanno la dimora abituale che, salvo prova contraria, coincide con la residenza anagrafica.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta anche le pertinenze dell’abitazione principale.
3. Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo o secondo grado, purché vengano utilizzate come abitazione principale.
4. Abitazioni di anziani o disabili con residenza in istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
5. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimoni, gli immobili utilizzati come casa coniugale per il coniuge non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel comune di Paitone.

MODALITA' DI PAGAMENTO:
L'imposta è annuale e deve essere corrisposta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso degli immobili nel corso di ogni singolo anno. Può essere versata in due rate:
1. la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16 giugno (50% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011).
2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto.
I versamenti possono essere effettuati utilizzando bollettini postali da intestare a COMUNE DI PAITONE – SERVIZIO TESORERIA – I.C.I. c/c postale n. 14201271 oppure con modello F24 (codice comune G248).
Gli importi dei versamenti devono essere arrotondati all’euro:
- per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi
- per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Qualora l'importo annuo risulti inferiore ad euro 2,07 non si deve effettuare alcun pagamento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO:
Nel caso in cui nell’anno 2010 non si fosse provveduto regolarmente al pagamento dell’acconto o del saldo dell’imposta, è possibile regolarizzare la posizione, con abbattimento delle sanzioni come previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

DICHIARAZIONE I.C.I.:
Entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono consegnare la dichiarazione I.C.I. all’Ufficio Tributi del Comune relativamente agli immobili che, nel corso dell’anno 2010, abbiano variato le proprie caratteristiche rilevanti ai fini dell’imposta, esclusi gli atti di compravendita.

Ufficio

Area Finanziaria

Via Santa Giulia, 4, 25080 Paitone BS

PEC: protocollo@pec.comune.paitone.bs.it

Ultimo aggiornamento

gio 06 mar, 2025 11:14 am

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