Matrimonio

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Data:

22 set 23

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PUBBLICAZIONE DEL MATRIMONIO
I nubendi che intendono contrarre matrimonio (almeno uno dei due deve essere residente in PAITONE) devono presentarsi, meglio se su appuntamento, presso l’Ufficio Servizi Demografici portando:
• documento d’identità di entrambi gli sposi
• 1 marca da Euro 16,00 se entrambi gli sposi sono residenti in PAITONE, altrimenti n. 2 marche (la pubblicazione sarà effettuata in PAITONE e nell’altro Comune di residenza del nubendo/a)
• eventuale richiesta di pubblicazione del Parroco (se gli sposi celebrano il loro matrimonio con rito concordatario)
• Nessun altro documento dovrà essere prodotto: l’acquisizione della copia integrale degli atti di nascita degli sposi nonché i loro certificati cumulativi è a cura dell’Ufficio di Stato Civile.

La pubblicazione sarà affissa per otto giorni consecutivi alla porta della Casa Comunale (la trasmissione della pubblicazione all’eventuale altro Comune interessato è sempre a cura dell’ufficio).
Nel caso di matrimonio concordatario viene rilasciato il certificato attestante l’avvenuta pubblicazione da portare al Parroco che ha richiesto detta pubblicazione civile.
Nel caso di cittadini stranieri non residenti né domiciliati in Italia è necessario far pervenire almeno due settimane prima della celebrazione i seguenti documenti :
1. MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI APPARTENENTI A STATI CON I QUALI L’ITALIA HA STIPULATO CONVENZIONI MATRIMONIALI (Svizzera, Austria, Germania, Belgio, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Tuchia)
• certificato di capacità matrimoniale rilasciato dal competente Ufficiale di Stato civile dell’altro Stato (in linea con quanto stabilito dall’art. 116 del nostro Codice Civile) .

MATRIMONIO DI CITTADINI STRANIERI di altri stati

• nulla osta rilasciato dall’autorità consolare in Italia o da una autorità competente del proprio Paese (in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’ Ambasciata italiana all’estero). Nel nulla osta deve risultare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve essere indicato per entrambi gli sposi ; nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e stato civile. Se il nulla osta non contiene gli estremi della nascita è necessario allegare anche gli estratti degli atti di nascita degli sposi. La firma del Console o dell’Ambasciatore deve essere legalizzata in Prefettura (questa particolarità non è necessaria per cittadini dell'UNIONE EUROPEA.
per altre nazionalità, contattare l'Ufficio di Stato Civile per verificare ulteriori convenzioni internazionali relative alla soppressione della legalizzazione)
TALI DOCUMENTI se redatti esclusivamente in lingua straniera devono essere seguiti da traduzione ufficiale.


ALTRI DOCUMENTI "COMUNI" INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI APPARTENENZA:
• copia di un documento di identità dello sposo e della sposa e anche per ciascuna delle due persone che assumeranno il ruolo di testimone
Se gli sposi e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono presentarsi con un traduttore (anche non ufficiale, l’importante è che conosca bene la lingua e possa quindi tradurre gli articoli del Codice Civile e la domanda dell’Ufficiale dello Stato Civile rivolta agli sposi per ricevere da essi la dichiarazione di volersi reciprocamente unire in matrimonio ed altresì comunicare loro il contenuto degli atti che dovranno sottoscrivere): in questo caso devono essere comunicati anche i dati del traduttore con la copia di un suo documento d’identità.
Per le coppie di sposi stranieri "sprovviste" di traduttore, si precisa che l’Ufficio di Stato Civile NON si fa carico di reperire un interprete per la celebrazione e quindi tale incombenza fa capo totalmente agli sposi o a chi per essi.

A cura di

Ufficio Segreteria e Protocollo

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